Se lo Stato non è in grado di assicurare una simile minima condizione detentiva allora dovrà, in extrema ratio, rinunciare alla punizione e liberare i detenuti in surplus rispetto agli spazi disponibili. La Corte Costituzionale tedesca, con una sentenza storica, obbliga le autorità penitenziarie del Paese a rilasciare un detenuto qualora non siano in grado di assicurare una prigionia rispettosa dei diritti umani fondamentali.
Il motivo della decisione riguardava un detenuto che, durante la sua carcerazione, è stato rinchiuso 23 ore su 24 in una cella di 8 metri quadri con annessa toilette non separata da alcun muro divisorio. È stato costretto per 151 giorni a condividere lo spazio con un’altra persona; per cui ognuno di loro aveva a disposizione solo 4 metri quadri, bagno compreso. Gli era consentito farsi la doccia solo 2 volte alla settimana. Inoltre, la persona con cui condivideva la cella era un fumatore e ciò, a dire della Corte, aggravava la qualità della vita.
Secondo i giudici supremi tedeschi, non si può vivere in meno di 6-7 metri quadri. Di conseguenza i detenuti che vivono in condizioni simili a quelle descritte potrebbero richiedere l’interruzione, oppure il rinvio della pena. Questa sentenza, di fatto apre la via alle liste di attesa penitenziarie che già sono state realizzate in altri paesi del nord Europa.
La Germania ha un tasso di affollamento inferiore al 90%, ossia ha più posti letto che detenuti. Il nostro paese, invece, ha un tasso di affollamento che sfiora il 150%. Nel luglio del 2009 i giudici di Strasburgo condannarono l’Italia perché aveva costretto un prigioniero a vivere in meno di 3 metri quadri, costituendo una violazione dell’articolo 3 della Convenzione sui diritti umani del 1950.
La Suprema Corte tedesca, chiamata da alcuni ricorsi a valutare la compatibilità di queste novità con il sistema costituzionale interno, con la sua decisione sta mettendo a rischio il trattato di Lisbona. Come conseguenza, infatti, ha dedotto l’incostituzionalità della legge che ha autorizzato la ratifica del Trattato in cui, in virtù delle norme esaminate, gli organi dell’ Unione si sostituiscono al Parlamento nazionale. Quando si esprimono giudizi su questioni attinenti alla Costituzione di altri Paesi il margine di errore è elevato.
Gli effetti della sentenza non riguardano solo la Germania. Si estendono agli altri 26 membri dell’ Unione, compresa l’Italia. La formulazione di dubbi è quindi legittima, se non doverosa. Per risolvere il problema ci vorrebbe una nuova legge del Parlamento che autorizzi la ratifica del Trattato con la condizione che le decisioni adottate dagli organi dell’ Unione Europea, sulla base delle norme prese in considerazione dalla Corte Costituzionale ricevano attuazione in Germania solo dopo che il Parlamento, nel rispetto delle competenze del Bundestag e del Bundesrat, le abbia caso per caso approvate.
Massimo Maravalli


