La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32934, ha messo in evidenza la responsabilità penale del datore di lavoro che assume alle sue dipendenze stranieri privi di idoneo titolo di soggiorno.
Secondo l’art. 22 c. 12 del d.lgs 286 del 1998 “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno – seppur in buona fede, credendo che lo straniero ne sia in possesso – non esime dalla responsabilità penale. Allo stesso modo è prevista piena responsabilità penale per il datore di lavoro che si sia fidato delle rassicurazioni verbali degli stranieri in ordine al possesso del permesso di soggiorno o che abbia preso visione della mera richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero.
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