Nella circolare n. 25 del 13 ottobre 2011 il Ministero dell’Interno indica le condizioni per la trascrivibilità degli atti di matrimonio celebrati all’estero in cui manchi la documentazione circa la volontà coniugale degli sposi.
Nel nostro ordinamento giuridico – affinché il vincolo matrimoniale abbia validità giuridica – entrambi i coniugi devono dare espressamente il proprio consenso al matrimonio. All’estero invece la situazione non è sempre così. In alcune nazioni infatti, ad esempio in Marocco, affinché ci sia validità civile è sufficiente l’accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni, che attestano che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane.
Ai sensi dell’art. 28 della L. 218/95 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi o dalla legge di comune residenza al momento della celebrazione. Di conseguenza, in linea di principio, non è consentito rifiutare la trascrizione del matrimonio solo perché la legge straniera utilizza forme differenti da quella interna anche perché, come è noto, la trascrizione del matrimonio celebrato all’estero non ha finalità costitutive ma meramente dichiarative.
La circolare dispone che la domanda debba essere presentata all’ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale precedentemente contratto.
In caso di richiesta di trascrizione in Italia dell’atto straniero di matrimonio, che tuttavia non riporti esplicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, la richiesta, espressa per iscritto, deve essere accolta quando la stessa sia stata presentata all’ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale precedentemente contratto.
Resta ovviamente fermo il divieto di trascrivibilità dell’atto di matrimonio qualora vi risulti un contrasto all’ordine pubblico relativamente ad impedimenti di altra natura.
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