Adottata dall’Assemblea generale delle N.U. il 10 dicembre 1984.
Entrata in vigore il 27 giugno 1987. Ratificata e resa esecutiva con L. 3 novembre 1988, n. 498 pubblicata nella G.U. 18 novembre 1988, n. 271 s.o.
Preambolo
Gli Stati del presente patto,
Considerando che, in conformità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,
Considerando che gli Stati sono tenuti in base alla Carta, e segnatamente all’articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
Tenendo conto dell’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, ne’ a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
Tenendo conto altresi della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea generale il 9 dicembre 1975,
Desiderosi di accrescere l’efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o e’ sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di Intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.
2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di piu’ vasta portata.
Articolo 2
1. Ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua iurisdizione.
2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra. di instabilita’ politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, puo’ essere invocata per giustificare la tortura.
3. L’ordine di un superiore o di un’autorita’ pubblica non puo’ essere invocato a giustificazione della tortura.
Articolo 3
1. Nessuno Stato parte espellera’, respingera’ o estradera’ una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.
2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorita’ competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l’esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell’uomo, gravi, flagranti o massicce.
Articolo 4
1. Ogni Stato parte vigila affinche’ tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicita’ o una partecipazione all’atto di tortura.
2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravita’.
Articolo 5
1. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare in merito alle trasgressioni di cui all’articolo 4, nei seguenti casi:
(a) qualora la trasgressione sia stata commessa su qualsiasi territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in questo Stato;
(b) qualora il presunto autore della trasgressione sia un cittadino di detto Stato;
(c) qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato e quest’ultimo il giudice appropriato.
2. Ogni Stato parte adotta altresi’ le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il loro presunto autore si trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformita’ all’articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La suddetta Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata in conformita’ alle leggi nazionali.
Articolo 6
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato parte sul cui territorio si trova una persona sospettata di aver commesso una delle trasgressioni di cui all’articolo 4, assicura la detenzione di questa persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente durante il periodo di tempo necessario a promuovere procedimenti penali o una procedura dl estradizione.
2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i fatti.
3. Ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo I del presente articolo puo’ comunicare immediatamente con il piu’ vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalita’ o, qualora si tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel quale risiede abitualmente.
4. Qualora uno Stato abbia posto una persona in detenzione, in conformita’ alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle circostanze che la giustificano, gli Stati di cui al paragrafo I dell’articolo 5. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.
Articolo 7
1. Lo Stato parte sul cui territorio viene scoperto il presunto autore di una trasgressione di cui all’articolo 4, qualora non estradi quest’ultimo, sottopone la questione, nei casi di cui all’articolo 5, alle sue autorita’ competenti per lo svolgimento dell’azione penale.
2. Dette autorita’ prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni trasgressione di diritto comune di natura grave in virtu’ della legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5.
3. Ogni persona perseguita per una qualsiasi delle trasgressioni di cui all’articolo 4, beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura.
Articolo 8
1. Le trasgressioni di cui all’articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di estradizione tra gli Stati parti. Gli Stati parte si impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verra’ concluso tra loro.
2. Se una parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato e’ investita di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non e’ vincolato da un trattato di estradizione, esso puo’ considerare la presente Convenzione come costitutiva della base legale dell’estradizione per quanto riguarda dette trasgressioni. L’estradizione e’ subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinino l’estradizione all’esistenza di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di estradizione alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
4. Tra gli Stati parti, dette trasgressioni sono considerate, ai fini dell’estradizione, come commesse sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtu’ del paragrafo 1 dell’articolo 5.
Articolo 9
1. Gli Stati parte prestano l’assistenza giudiziaria piu’ vasta possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all’articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura.
2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtu’ del paragrafo l del presente articolo, in conformita’ ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.
Articolo 10
1. Ogni Stato parte vigila affinche’ l’insegnamento e l’informazione relativi all’interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell’applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell’interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera.
2. Ogni Stato parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone.
Articolo 11
1. Ogni Stato parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.
Articolo 12
Ogni Stato parte vigila affinche’ le autorita’ competenti procedano immediatamente ad un’inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Articolo 13
Ogni Stato parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorita’ competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente ed imparzialmente all’esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione dell’attore e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.
Articolo 14
1. Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione piu’ completa possibile. In caso di morte della vittima, risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di quest’ultima hanno diritto al risarcimento.
2. Il presente articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui la vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtu’ delle leggi nazionali.
Articolo 15
Ogni Stato parte vigila affinche’ ogni dichiarazione in cui si sia stabilito che e’ stata ottenuta con la tortura non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione e’ stata resa.
Articolo 16
1 . Ogni Stato parte s’impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti all’articolo primo, allorche’ questi atti sono commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli l0, 11, 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all’estradizione o all’espulsione.
PARTE II
Articolo 17
1. E’ istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che ha le funzioni definite qui di seguito. Il Comitato e’ composto da dieci esperti di alta moralita’ che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell’uomo, i quali siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati parti, tenendo conto di un’equa ripartizione geografica o dell’interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte puo’ designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli Stati parti tengono conto dell’interesse a designare dei candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell’uomo costituito in virtu’ del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del Comitato contro la tortura.
3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati parti convocate dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In dette riunioni nelle quali il quorum e’ costituito dai due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
4. La prima elezione avra’ luogo al piu’ tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati parti per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati cosi designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e la trasmette agli Stati parti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione, terminera’ dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sara’ estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non e’ piu’ in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato, lo Stato parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un altro esperto che fara’ parte del Comitato per il rimanente periodo del mandato, con riserva dell’approvazione della maggioranza degli Stati parti. Tale approvazione e’ considerata come acquisita, a meno che la meta, o piu’ della meta degli Stati parti non esprima un’opinione sfavorevole entro sei settimane a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite della nomina proposta.
7. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato.
Articolo 18
1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell’ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo deve, tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni:
(a) il quorum e’ di sei membri;
(b) le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti.
3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite pone a disposizione del Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in virtu’ della presente Convenzione.
4. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo regolamento interno.
5. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato, ivi compreso il rimborso all’Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le spese di personale e di costi per le strutture materiali, che l’Organizzazione avra’ sostenuto in conformita’ al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 19
1. Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni in virtu’ della presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a partire dall’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato. Gli Stati parti presentano successivamente, ogni quattro anni, delle relazioni complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra relazione richiesta dal Comitato.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette le relazioni a tutti gli Stati parti.
3. Ogni relazione e’ esaminata dal Comitato, che puo’ esprimere i commenti di ordine generale che riterra’ adeguati in merito alla relazione e trasmette detti commenti allo Stato parte interessato. Tale Stato parte puo’ comunicare, in risposta al Comitato, ogni osservazione che ritenga utile.
4. Il Comitato puo’, a sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che esso predispone, in conformita’ all’articolo 24, ogni commento da esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato parte interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo richieda, il Comitato puo’ anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del paragrafo l del presente articolo.
Articolo 20
1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere contengano indicazioni fondate sul fatto che la tortura e’ praticata sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita detto Stato a collaborare nell’esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in merito.
2. Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato parte interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone, il Comitato puo’, se ritiene che cio’ sia giustificato, incaricare uno o piu’ dei suoi membri di procedere ad un’inchiesta riservata e di presentargli urgentemente un rapporto.
3. Qualora un’inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello Stato parte interessato. In accordo con detto Stato parte l’inchiesta puo’ comportare una visita sul suo territorio.
4. Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei membri che gli sono sottoposte in conformita’ al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato, con tutti i commenti o suggerimenti che riterra’ appropriati, tenendo conto della situazione.
5. Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da l a 4 del presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta terminati i lavori relativi ad un’inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il Comitato puo’, dopo consultazioni con lo Stato parte interessato, decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori nella relazione annuale che predispone in conformita’ all’articolo 24.
Articolo 21
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo’, in virtu’ del presente articolo, dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare delle comunicazioni nelle quali uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate, ai sensi del presente articolo, solo se provengono da un Stato parte che abbia effettuato una dichiarazione nella quale riconosce, per quanto lo riguarda, la competenza del Comitato. Il Comitato non riceve nessuna comunicazione relativa ad uno Stato parte che non abbia effettuato tale dichiarazione. La procedura seguente verra’ applicata. per le comunicazioni ricevute in virtu’ del presente articolo:
(a) qualora uno Stato parte alla presente Convenzione ritenga che un altro Stato ugualmente parte alla Convenzione, non ne applica le disposizioni, puo’ attirare, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di detto Stato sulla questione. Entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, lo Stato destinatario fara’ avere allo Stato che ha inviato la comunicazione, delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta che chiarisca la questione, le quali dovranno comprendere in ogni modo possibile ed utile, delle indicazioni relative alle sue regole di procedura ed ai mezzi di ricorso gia utilizzati, o pendenti in istanza, o ancora aperti;
(b) qualora, entro un termine di sei mesi, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia regolata con soddisfazione dei due Stati parti interessati, entrambi avranno diritto di sottoporla al Comitato, inviando una notifica al Comitato, come pure all’altro Stato interessato;
(ai sensi del presente articolo, solo dopo essersi assicurato che tutte le vie di ricorso interne disponibili sono state utilizzate o esaurite, in conformita’ ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa regola non si applica nei casi in cui le procedure di ricorso eccedano termini ragionevoli, ne’ nei casi in cui e’ poco probabile che le procedure di ricorso diano soddisfazione alla persona che e’ vittima della violazione della presente Convenzione;
(d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste al presente articolo, tiene le sue sedute a pone chiuse;
(e) fatte salve le disposizioni del comma c), il Comitato pone i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal fine, il Comitato puo’, se lo ritiene opportuno, costituire una commissione di conciliazione ad hoc;
(f) per qualsiasi questione che gli sia sottoposta in virtu’ del presente articolo, il Comitato puo’ domandare agli Stati parti interessati, di cui al comma b), di fornirgli ogni informazione pertinente;
(g) gli Stati parti interessati, di cui al comma b), hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell’esame della questione da parte del Comitato, e di presentare osservazioni verbalmente o per iscritto, o sotto l’una e l’altra forma;
(h) il Comitato deve presentare un rapporto in un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al comma b):
(i) qualora si sia potuto trovare una soluzione in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita nel suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata;
(ii) qualora una soluzione non abbia potuto essere trovata in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed il processo-verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati sono uniti al rapporto Per ogni questione, il relativo rapporto sara’ comunicato agli Stati parti interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati parti alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo l del presente articolo. Detta dichiarazione e’ depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati parti. Una dichiarazione puo’ essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di ogni questione che sia oggetto di una comunicazione gia trasmessa in virtu’ del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte sara’ ricevuta, in virtu’ del presente articolo, dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.
Articolo 22
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo’, ai sensi del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per conto di privati che dipendono dalla sua giurisdizione, che pretendono di essere vittime di una violazione, da uno Stato parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in virtu’ del presente articolo che sia anonima o che esso consideri come abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette ogni comunicazione che gli venga sottoposta in virtu’ del presente articolo, all’attenzione dello Stato parte alla presente Convenzione che ha effettuato una dichiarazione in virtu’ del paragrafo l ed ha presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicano, se del caso, i provvedimenti eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione.
4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtu’ del presente articolo tenendo conto di tutte le informazioni che gli sono sottoposte da o per conto di un singolo individuo e dallo Stato parte interessato.
5. Il Comitato non esaminera’ nessuna comunicazione di una persona individuale, in conformita’ al presente articolo, senza aver accertato che:
(a) la stessa questione non sia stata e non sia attualmente all’esame davanti ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamento;
(b) il singolo individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se le procedure di ricorso eccedono scadenze ragionevoli o se e’ poco probabile che darebbero soddisfazione alla persona che e’ vittima di una violazione della presente Convenzione.
6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo, tiene le sue sedute a pone chiuse.
7. Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo Stato parte interessato ed il singolo individuo.
8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore allorche’ cinque Stati parti alla presente Convenzione avranno effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo l del presente articolo. Detta dichiarazione e’ depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione puo’ essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l’esame di ogni questione che formi l’oggetto di una comunicazione gia’ trasmessa in virtu’ del presente articolo; nessun’altra comunicazione sottoposta da o per conto di un privato sara’ ricevuta in virtu’ del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.
Articolo 23
I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo l dell’articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunita’ riconosciuti agli esperti in missione per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, cosi come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunita’ delle Nazioni Unite.
Articolo 24
Il Comitato presenta agli Stati parti ed all’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attivita’ che avra’ intrapreso in applicazione della presente Convenzione.
PARTE III
Articolo 25
1. La presente Convenzione e’ aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione e’ soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 26
Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L’adesione avra’ luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 27
1. La presente Convenzione entrera’ in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifichera’ la presente Convenzione o vi aderira’ dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera’ in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o adesione.
Articolo 28
1. Ogni Stato potra’, al momento in cui firmera’ o ratifichera’ la presente Convenzione, o vi aderira’, dichiarare che non riconosce la competenza conferita al Comitato in conformita’ all’articolo 20.
2. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformita’ alle disposizioni del paragrafo l del presente articolo potra’, in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 29
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione potra’ proporre un emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera’ la proposta di emendamento agli Stati parte domandando loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una Conferenza di Stati parti in vista dell’esame della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno il terzo degli Stati parti si pronuncia a favore dello svolgimento di detta Conferenza, il Segretario generale organizzera’ la conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza sara’ sottoposto dal Segretario generale all’accettazione di tutti gli Stati parti.
2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo l del presente articolo entrera’ in vigore allorche’ i due terzi degli Stati parti alla presente Convenzione avranno informato il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che lo hanno accettato, in conformita’ alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati parti che li abbiano accettati, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.
Articolo 30
1. Ogni controversia tra due o piu’ Stati parti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta per via di negoziato, verra’ sottoposta ad arbitrato su domanda di uno di essi. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito all’organizzazione dell’arbitrato, una qualunque di esse puo’ sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta in conformita’ allo statuto della Corte.
2. Ogni Stato potra’, al momento in cui firmera’ o ratifichera’ la presente Convenzione o vi aderira’, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo l del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformita’ alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potra’ in qualsiasi momento rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 31
1. Uno Stato parte potra’ denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avra’ effetto un anno dopo la data in cui la notifica sara’ stata ricevuta dal Segretario generale.
2. Tale denuncia non liberera’ lo Stato parte dagli obblighi che gli spettano in virtu’ della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la denuncia avra’ effetto; essa non ostacolera’ in alcun modo il proseguimento dell’esame di ogni questione di cui il Comitato sia gia stato investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto.
3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad avere effetto, il Comitato non intraprende l’esame di nessuna nuova questione concernente detto Stato.
Articolo 32
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera’ a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:
(a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
(b) la data di entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell’articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell’articolo 29;
(c) le denuncie ricevute in applicazione dell’articolo 31.
Articolo 33
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sara’ depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite provvedera’ a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata conforme della presente Convenzione.
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