Il Codice delle frontiere Schengen, che disciplina il regime di attraversamento delle frontiere interne o esterne di un paese dell’Unione europea, è sulla bocca di tutti. L’emergenza immigrazione ha portato alcuni paesi a volerlo sospendere: c’è chi lo sbandiera per chiudere le porte ai profughi, e chi per favorirne la circolazione. Vediamo di capire di cosa parliamo. Questi sono i punti salienti; per qualsiasi domanda, spiegazione, curiosità o dubbio, non esitate a contattarci.
A chi si applica il codice?
Il regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere (interne o esterne) di un paese dell’area Schengen (comprendente sia alcuni Stati membri dell’Unione Europea, sia Stati terzi).
Quali sono i paesi in area Schengen?
Gli Stati membri che non fanno parte dell’area Schengen sono il Regno Unito e l’Irlanda. Gli stati terzi che invece vi fanno parte sono Islanda, Norvegia e Svizzera. Dei 28 stati europei che aderiscono allo Spazio Schengen, quattro (Cipro, Romania, Bulgaria e Liechtenstein) non hanno ancora attuato tutte le procedure necessarie mantenendo, in via provvisoria, i controlli alla frontiera. Monaco fa parte dell’Area Schengen tramite la Francia; San Marino e il Vaticano fanno invece parte di Schengen di fatto in concomitanza con l’entrata in vigore degli Accordi di Schengen in Italia: con essi il numero degli Stati in cui c’è Schengen sale a 30.
Frontiere esterne
Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti.
Attraversando una frontiera esterna, i cittadini UE vengono sottoposti a una verifica minima, per accertarne l’identità. Questo avviene tramite la semplice e rapida verifica della validità del documento di viaggio e della presenza di indizi di falsificazione. I cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite delle condizioni d’ingresso, inclusa la verifica nel Sistema di informazione visti (VIS) nonché, eventualmente, dei documenti che autorizzano il soggiorno o l’esercizio di un’attività professionale.
Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, i cittadini di paesi terzi devono:
– essere in possesso di un documento di viaggio;
– essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
– giustificare lo scopo del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti;
– non essere segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
– non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali dei paesi dell’UE.
Vengono respinti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte queste condizioni, fatte salve disposizioni particolari (ad esempio ragioni umanitarie).
Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita; in mancanza di questo si presume che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni del soggiorno. Questi può tuttavia fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio dei paesi dell’UE, che dimostrino il rispetto delle condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
Le guardie di frontiera effettuano le verifiche nel pieno rispetto della dignità umana. Nell’esercizio delle loro funzioni le guardie di frontiera non possono operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
I paesi dell’UE addestrano personale specializzato e competente per rendere alto e uniforme il livello dei controlli sotto la cooperazione coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX).
Frontiere interne
Chiunque può attraversare le frontiere interne a qualsiasi valico, senza che siano effettuate verifiche. La polizia può effettuare controlli nelle zone di frontiera come sul resto del territorio, a condizione che questi non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
I paesi dell’UE sono tenuti a eliminare tutti gli ostacoli al libero scorrimento del traffico ai valichi di frontiera stradali.
In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, un paese dell’UE può in via eccezionale ripristinare il controllo alle frontiere interne per un periodo limitato. Quando intende provvedere in tal senso ne dà comunicazione quanto prima agli altri paesi dell’UE e alla Commissione. Anche il Parlamento europeo è informato.
I paesi dell’UE e la Commissione si consultano, almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino, per organizzare una cooperazione reciproca ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo. La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna, il paese dell’UE interessato può in via eccezionale ripristinare immediatamente il controllo alle frontiere interne e avvertirne gli altri paesi dell’UE e la Commissione solo in seguito.
Un breve glossario per comprendere meglio i termini in questione:
– Frontiere interne: le frontiere terrestri comuni (comprese le frontiere fluviali e lacustri), gli aeroporti (adibiti ai voli interni) e i porti marittimi, fluviali e lacustri (per i collegamenti regolari a mezzo di navi traghetto) dei paesi dell’UE.
– Frontiere esterne: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri dei paesi dell’UE, che non siano frontiere interne.
– Controllo di frontiera: l’attività svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera.
– Verifiche di frontiera: le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di assicurare che le persone, compresi i mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possono essere autorizzati ad entrare nel territorio dei paesi dell’UE o ad uscirne.
– Guardia di frontiera: il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve compiti di controllo di frontiera.
Valerio Evangelista
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