È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’11 novembre, il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 179 denominato Regolamento che disciplina l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, c.d. decreto sul permesso a punti che, il prossimo 10 marzo, entrerà in vigore.
Coloro di età superiore ai sedici anni – ad esclusione delle persone affette da patologie, dei minori non accompagnati e delle vittime di tratta – che arrivano nel nostro Paese sottoscriveranno un accordo articolato per punti che delinea un preciso percorso di inserimento.
All’immigrato saranno conferiti 16 punti base; tramite corsi di lingua e di educazione civica, percorsi formativi, attività imprenditoriali e un contratto di affitto, potranno accumulare ulteriori crediti di cui lo Sportello Unico dovrà verificare il raggiungimento. Al contrario le condanne penali (anche se non definitive), gli illeciti tributari e le misure di sicurezza personali saranno invece causa di decurtazione di crediti.
Dopo due anni dalla stipula dell’accordo, al momento della verifica, potranno quindi manifestarsi tre diverse situazioni:
- a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia previsti;
- b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a );
- c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione.
Dal canto suo lo Stato, come prevede l’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica:
- a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l’accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato;
- b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo;
- c) favorisce il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l’associazionismo no profit.
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