di Paola Totaro
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sulla regolarizzazione dei lavoratori irregolari i quali, secondo le stime, sono circa 500 mila. I datori di lavoro potranno far domanda dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 pagando mille euro per ogni dipendente più sei mesi di salario, contributi e tasse arretrati. Il datore che occupi da almeno 3 mesi lavoratori stranieri dal momento dell’entrata in vigore del decreto, possono dichiarare la sussistenza del rapporto allo Sportello Unico per l’immigrazione.
Potranno essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del lavoro domestico che potrà essere regolarizzato anche per orari lavorativi ridotti, purché non inferiori a 20 ore settimanali. I rapporti di lavoro della durata superiore ai sei mesi dovranno essere regolarizzati dietro pagamento dell’intera somma dovuta.
Il decreto – che recepisce la direttiva europea del 2009 che punta a combattere lo sfruttamento del lavoro nero e degli immigrati irregolari (sollecitando così la lotta all’immigrazione illegale) – prevede pene aumentate da un terzo alla metà nei casi in cui il datore di lavoro impieghi attualmente più di 3 lavoratori irregolari, oppure minori in età non lavorativa, o nel caso in cui si riscontri lo sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale.
E’ introdotta anche una sanzione amministrativa accessoria, di un importo pari al costo medio del rimpatrio dello straniero e, nei casi di “particolare sfruttamento”, è previsto il pagamento (fino a 150 mila euro) di una penale per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all’impiego irregolare di stranieri.
Inoltre i lavoratori che siano stati condannati – anche in via non definitiva – per i reati di occupazione illegale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento, non potranno avere il nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri.
Un’assoluta novità è il riconoscimento di permesso di soggiorno umanitario, solo nell’ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, allo straniero che denuncia o coopera nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro. Il permesso avrà la durata di sei mesi e sarà rinnovabile di un anno o comunque per il periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Sono esclusi dalla procedura di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri o allo sfruttamento lavorativo, e quelli che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero.
Non si potranno regolarizzare lavoratori stranieri espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo, né quelli condannati per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. L’esito positivo del procedimento di emersione comporterà, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.
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