Immigrazione, nuovo decreto flussi per lavoratori non stagionali

Risale a questi ultimi giorni la pubblicazione di un nuovo decreto flussi, in materia di ingresso per lavoro non stagionale. A partire dalle nove del mattino del prossimo 7 dicembre a quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, si potranno presentare le domande per accedere al mercato del lavoro, secondo la nuova programmazione transitoria (ma dal 4 dicembre saranno disponibili, per la pre-compilazione, i moduli per la presentazione delle domande, CLICCA QUI per accedere al sito del Ministero).

Accesso che sarà consentito per 13.850 unità, così suddivise: 2mila lavoratori autonomi di alto livello, 100 lavoratori subordinati o autonomi per i discendenti da italiani o residenti in America Latina, nei Paesi di Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Ancora, 4mila conversioni da lavoro stagionale a subordinato.

Previste anche, in un numero di 6mila, conversioni da studio, tirocinio o formazione professionale in lavoro subordinato e 500 da permesso CE, rilasciato da altri Stati membri per soggiornanti di lungo periodo, in lavoro subordinato.

Il nuovo decreto, inoltre, prevede anche 1000 conversioni da studio, tirocinio o formazione professionale in lavoro autonomo e 250 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri in lavoro autonomo. La nuova normativa rende possibile anche una ridistribuzione da parte del Ministero del Lavoro delle quote non utilizzate, purché trascorrano 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

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Decreto la cui emanazione, come anche si legge nelle premesse del testo promulgato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, persegue determinati obiettivi: innanzitutto, “esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali”. E, ancora, quella di “consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo”.

Obiettivi che, peraltro, grazie alle disposizioni transitorie previste dall’art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012, richiamato sempre nella premessa del decreto flussi, potranno ancor più facilmente essere raggiunti grazie alla “facoltà, per i datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione”.

Emilio Garofalo

 

 

 


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