Pene detentive non carcerarie e abolizione reato di clandestinità: via libera al ddl
La Camera ha approvato, con 332 voti a favore e 104 contrari, il disegno di legge “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. Hanno votato contro Lega Nord, Fratelli d’Italia e Movimento Cinque Stelle.
COSA CAMBIA – Tre sono i principi hanno che ispirato la riforma: i domiciliari come pena principale, la depenalizzazione, la messa alla prova. L’immigrazione clandestina è tra i reati depenalizzati ma il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione resterà penalmente sanzionabile. Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprieta’ intellettuale e industriale.
E per i reati punibili con una pena fino a quattro anni si ricorrerà – almeno per chi non è recidivo – alla “messa alla prova” (leggasi “misure alternative al carcere”) e a un percorso di riabilitazione e di lavori socialmente utili. È stata inoltre depenalizzata, con l’approvazione del disegno di legge, la coltivazione di piante di marijuana.
Non tutte le norme però saranno immediatamente applicabili, all’attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi. In generale, queste sono le novità in materia di detenzione:
I domiciliari come pena principale – La pena detentiva non carceraria – ossia reclusione o arresto presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza (“domicilio”) – entra a pieno titolo nel Codice Penale. I domiciliari diventeranno pena principale da applicare a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni (dai 3 ai 5 anni, invece, ci si affiderà alla discrezionalità del giudice).
Detenzione oraria – La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
Lavori di pubblica utilità – Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. La durata minima della sanzione è di 10 giorni, in cui il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.
Probation (messa alla prova) – Questo istituto, da tempo prassi del diritto penale minorile, è ora applicabile anche agli adulti per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. In queste condizioni l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; previsti lavori di pubblica utilità e prestazioni di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. In caso di esito positivo il reato sarà estinto; viceversa (o in caso di nuovi delitti) ci sarà la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.
Contumacia – Se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospenderà il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finchè dura l’assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
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